Mac OS X  2¢ÔATTRÔ˜<˜<com.apple.quarantineq/0083;63724050;Safari;F43E3F20-C3F5-42A4-A263-6DA0C2BBBDFA
Notice: Function WP_Scripts::localize was called incorrectly. Il parametro $l10n deve essere un array. Per passare dati arbitrari agli script, usa la funzione wp_add_inline_script(). Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 5.7.0.) in /var/www/theledger/wp-includes/functions.php on line 5835
Detenzione di criptovalute di soggetti fiscalmente a carico.

Detenzione di criptovalute di soggetti fiscalmente a carico.

Cosa accade se detengo criptovalute e sono anche un soggetto fiscalmente a carico? Ce lo ha chiesto la community e noi le abbiamo risposto.

sandy millar KhStXRVhfog unsplash scaled
Tempo di lettura: 7 minuti
  • Il soggetto fiscalmente a carico che detiene criptovalute è tenuto a dichiararle nel quadro RW.
  • La detenzione delle criptovalute non comporta il venire meno dei requisiti legati alle detrazioni per soggetti a carico.
  • Lo status di soggetto a carico è strettamente legato a precisi limiti di valore stabiliti dal T.U.I.R.

1. Introduzione

La community di theledger.it ci ha posto un quesito su una questione fiscale molto particolare.

Il soggetto fiscalmente a carico che acquista criptovalute con i propri risparmi, decade dal suo status per la sola detenzione  o in caso di plusvalenze?

Dovrà provvedere anch’egli alla compilazione della dichiarazione dei redditi o, quantomeno, alla denuncia delle criptovalute nel quadro RW?

Vedremo a breve che la risposta non è immediata, perché occorre coordinare la disciplina applicabile alle criptovalute con quella del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, noto anche come “Testo unico delle imposte sui redditi” (T.U.I.R.).

2. Il caso

Tutti siamo stati fiscalmente a carico di qualcuno. Alcuni lo sono ancora.

Fra i soldi accumulati alla comunione, alla cresima e agli svariati compleanni, abbiamo messo da parte un bel gruzzoletto.

Ci siamo stancati, però, di tenerlo fermo nell’armadio o sulla nostra prepagata e vorremmo fare qualcosa per farli muovere.

Essere inseriti nella dichiarazione dei redditi altrui ha i suoi benefici, ma un nostro reddito minimo non guasterebbe.

Decidiamo a questo punto di aprire un wallet su una piattaforma exchange qualunque, purché affidabile, e di caricare, contro il parere di tutti i nostri familiari, compreso quello che ci ha a carico, tutti i nostri risparmi.

Si parla, comunque, di piccole somme.

Al telegiornale avevano parlato solo di bitcoin e, più, raramente di ether, ma ci troviamo davanti una distesa di criptovalute sterminata.

Impavidi investiamo su quelle note e azzardiamo l’acquisto, dopo aver studiato minimamente il progetto che ne è alla base, anche qualche token delle criptovalute meno conosciute.

Guarda mamma ora detengo criptovalute e quei pochi euro che avevo sulla prepagata sono raddoppiati in due mesi!

Detenzione di criptovalute di soggetti fiscalmente a carico.

Esultanze a parte per i facili e veloci guadagni, ci si inizia ora a preoccupare di cosa fare del soggetto a carico.

Possiede ancora i requisiti per essere considerato tale?

La detenzione di criptovalute cosa comporta per la dichiarazione dei redditi? Devono essere dichiarate e da chi?

Andiamo per ordine.

Nel frattempo, per chi non avesse ancora letto la nostra guida alla dichiarazione delle criptovalute può farlo a questo LINK.

3. La dichiarazione occorre farla anche se si è soggetti fiscalmente a carico?

Dichiarare al Fisco il possesso di criptovalute ha, ad oggi, lo stesso valore di una dichiarazione alla nostra amata.

Si sa perfettamente cosa si dice, ma non si sa cosa accadrà successivamente e si può solo sperare per il meglio.

Tralasciando il fatto che difficilmente si troverà un contribuente innamorato del Fisco, ciò che occorre fare è specificato all’art. 4 del d.l. n. 167/1990, convertito in l. 227/1990, il quale prevede che «le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi». A tale scopo, per l’indicazione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria, è stata inserita la sezione RW nel modello Unico.

Fino ad ora non si è parlato, però, espressamente di criptovalute.

Ci si chiede, pertanto, la dichiarazione è obbligatoria?

Si è visto, in altre trattazioni, che l’Agenzia delle entrate, con l’Interpello n. 956-39 del 2018, aveva espresso l’orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW ai soli fini del monitoraggio fiscale.

L’orientamento, però, non è un’invenzione dell’Agenzia, ma discende da una serie di norme dalle quali si ricava l’obbligo di dichiarazione per il detentore di criptovalute.

Ecco brevemente il quadro normativo che giustifica l’obbligo dichiarativo.


L’obbligo della dichiarazione della detenzione di criptovalute si ricava dal combinato di alcune norme.

Il d.lgs 90/2017 ha introdotto, all’art. 1, co. 5, lett. i), una modifica al titolo I del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, la modifica ha comportato l’inserimento nel novero dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in qualità di operatori “non finanziari”, di cui all’art. 3, co. 5, lett. i), del d.lgs. 231/2007, anche dei  prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.

Ciò che, di fatto, comportava l’inserimento nel quadro RW delle “valute virtuali”.

L’obbligo discende, poi, anche dal testo dell’art. 1 del d.l. n. 167/1990, il quale ha esplicitamente inserito l’utilizzo delle “monete virtuali” tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio e, in particolare, che «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».


Detenzione criptovalute soggetti fiscalmente a carico

Il dovere di compilare il quadro RW discenderà, pertanto, dalla sussistenza in capo al soggetto fiscalmente a carico degli obblighi di monitoraggio per effetto della normativa appena vista.

La dichiarazione dei redditi non avrà alcun effetto sullo status di soggetto fiscalmente a carico perché legata ad altri parametri.

La dichiarazione dovrà essere effettuata mediante il “Modello Redditi Persone Fisiche” relativo all’anno di imposta di riferimento.

4. La detenzione di criptovalute e lo status di soggetti fiscalmente a carico.

Come accennato sopra, il solo fatto di detenere criptovalute e di produrre una plusvalenza non comporta il venire meno dello status di soggetto fiscalmente a carico.

La disciplina, contenuta nel “Testo unico delle imposte sui redditi“, prevede, infatti, precisi limiti reddituali entro i quali il soggetto in questione riesce a mantenere lo status e, dunque, a rimanere a carico di altri.

L’art. 14, co. 2, del T.u.i.r. prevede, infatti che le detrazioni per soggetti fiscalmente a carico «spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».

Pertanto, stante l’obbligatorietà della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto fiscalmente a carico in un modello differente rispetto a quello compilato dal soggetto detraente, si può affermare che nulla cambia fin quando i limiti stabiliti all’art.  12 del T.u.i.r. sono rispettati.

5. In conclusione.

L’acquisto e l’utilizzo delle criptovalute pone problematiche sempre più particolareggiate.

Come già ripetuto in altre occasioni, l’assenza di discipline chiare e, soprattutto, “dedicate”, rende complesso risolvere i problemi giuridici che derivano dall’impiego del nuovo mezzo di scambio.

Ad ogni buon conto, analizzando le norme che disciplinano la dichiarazione delle criptovalute e quella relativa alle detrazioni previste per i soggetti a carico, la soluzione al problema affrontato in questa trattazione appare sufficientemente chiara.


Per approfondire:

1. https://theledger.it/guide/guida-alla-dichiarazione-delle-criptovalute/

2. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3172094/PF1_2021_istruzioni_30_04_021.pdf/ef94e2d6-c9d9-6676-3c95-1eb6f4c2cc6a

3. https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=Provvedimenti

4. https://www.soldioggi.it/differenza-tra-730-e-unico-persone-fisiche-11301.html#:~:text=La%20differenza%20sostanziale%20quindi%2C%20sta,differenze%20formali%2C%20ma%20non%20strutturali.

Scritto da
Contributore
Avv. Luca Amorelli, laureato in giurisprudenza presso l’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli†di Roma nel 2015. La sua formazione e competenza professionale è rivolta alle tematiche concernenti le obbligazioni, i contratti, i beni pubblici e privati, il funzionamento dei servizi pubblici e, più in generale, le posizioni soggettive dei cittadini utenti. Con un'attenzione sempre crescente per il mondo della Blockchain e degli Smart contracts, nel 2020 ha completato presso l'Università L.U.I.S.S. il Master di II livello in diritto della concorrenza e dell'innovazione. Nel settore delle nuove tecnologie l'Avv. Amorelli è specializzato nel diritto applicato o applicabile alla Blockchain e agli Smart contracts. Si occupa, inoltre, dei profili giuridici, fiscali ed economici legati all'uso e alla conservazione di criptovalute.
Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Condividi l'articolo

Articoli correlati
0
Would love your thoughts, please comment.x