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Fiscalità, Criptovalute e Legge di Bilancio 2022 | Theledger

Fiscalità, Criptovalute e Legge di Bilancio 2022

Un approfondimento circa le novità proposte dalle Legge di Bilancio 2022 in tema di Fiscalità sulle Criptovalute in Italia

legge di bilancio 2022
Tempo di lettura: 9 minuti
  • La Legge di Bilancio 2022 sembrava propensa ad introdurre nuove modifiche al problema della regolamentazione delle criptovalute
  • In particolare, pare si voglia evitare di tassare le conversioni cripto-cripto, imponendo comunque un’imposta sostitutiva dell’IRPEF per le plusvalenze sopra i 51.645,69 euro
  • Questa è solo un’ipotesi non ancora tradotta in legge, ma che potrebbe interessare a tutti i piccoli risparmiatori

Il varo della Legge di Bilancio 2022 non ha comportato l’introduzione di una disciplina fiscale degli investimenti in criptovalute (nonostante fossero stati presentati due appositi emendamenti), ma porta con sé quantomeno l’accoglimento, da parte del Governo, dell’impegno a valutare l’opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva su proposta del Sen. Botto.

L’Ordine del Giorno n. G/2448/83/5 al disegno di legge n. 2448 (già emendamento 13.0.66) risulta infatti “accolto dal Governo con l’impegno a valutare l’opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva”.

Cosa si legge nell’Ordine del Giorno del Senato

In quell’Ordine del Giorno si legge che il Senato impegna il Governo, in attesa che si compia il suddetto percorso avviato a livello europeo, a:

  • introdurre un’apposita disciplina normativa che, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e dell’applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di “valute virtuali”, di poter contare su un quadro normativo di riferimento certo;
  • prevedere, ai fini dell’IVAFE, la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell’amministrazione finanziaria e, in considerazione della non imponibilità ai fini IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d’imposta, chiarire che gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW sono adempiuti avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
  • stabilire inoltre, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all’estero, il mancato obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW dei casi in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro;

legge di bilancio 2022

In particolare, si impegna anche a valutare l’opportunità di modificare il TUIR:

  • prevedendo espressamente l’imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su “valute virtuali di ogni genere”; nello specifico, in considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non attribuire alcuna rilevanza al concetto di “prelievo” e introdurre la rilevanza fiscale delle sole operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro  o in valute estere, con ciò escludendo la rilevanza fiscale delle operazioni cripto-to-cripto;
  • prevedendo che l’imponibilità sia subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui, così facendo salvi i piccoli investitori;
  • disciplinare, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche per il caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione;

La linea tracciata dal Senato per il Governo si basa dunque sui seguenti principi:

  • le “valute virtuali” sono un asset class a sé stante, fermo restando che si tratta pur sempre di un asset di natura finanziaria e quindi soggetto a tassazione con imposta sostitutiva ad aliquota fissa 26% (e NON ad aliquote marginali); di conseguenza, le eventuali plusvalenze realizzate su valute virtuali NON concorrerebbero a formare il reddito complessivo e quindi NON incrementerebbero le aliquote marginali applicabili su altri redditi del contribuente; la tassazione si applicherebbe soltanto sulle plusvalenze effettivamente realizzate, mentre nessuna tassazione sarebbe applicata sulle plusvalenze non ancora realizzate;
  • le plusvalenze su valute virtuali non devono essere tassabili in capo a piccoli risparmiatori che investono importi modesti; le plusvalenze sarebbero infatti tassabili solo se, nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente fosse superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui;
  • trattandosi di un asset class a sé stante, le plusvalenze su valute virtuali si considererebbero realizzate solo quando si effettua il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, il che significherebbe che:
    • le operazioni cripto-to-cripto NON sarebbero tassabili (mancando capacità contributiva fintanto che non si effettui il pagamento o la conversione di valute virtuali in euro o valute estere tradizionali);
    • NON si applicherebbe, alle valute virtuali, la presunzione di realizzo in caso di mero prelievo da un wallet;
    • la plusvalenza imponibile potrebbe essere determinata, secondo un apposito criterio, anche nei casi in cui risultasse irreperibile la documentazione del costo di acquisto delle valute virtuali (casi di exchange falliti o soggetti ad attacchi di hacker, ecc.), secondo criteri simili a quelli già utilizzati per i metalli preziosi;
  • con i medesimi criteri indicati sopra, sarebbero fiscalmente rilevanti (e riportabili in avanti per cinque anni) le eventuali minusvalenze realizzate su valute virtuali;
  • le valute virtuali, quale asset di natura finanziaria “estero”, devono essere indicate in ogni caso nel quadro RW e, in particolare, dovrebbero essere indicate al loro costo d’acquisto (e NON al valore di mercato).

Facciamo tre esempi per capire meglio.

Legge di Bilancio 2022 per le criptovalute:

Esempio 1

Mario acquista nel 2020 la quantità di 2 bitcoin pagandoli 10.000 euro in tutto (5.000 euro/bitcoin). Nel 2020 Mario non fa altre operazioni, di alcun tipo. Cosa deve fare Mario nel 2020, seguendo la linea della proposta sopra menzionata?

  • Indicare nel suo quadro RW di possedere valute virtuali per un costo di acquisto complessivo di 10.000 euro, e nient’altro. Non conta che oscillazione possa aver avuto bitcoin nel 2020, perché Mario non ha pagato né convertito in euro o in valute virtuali i suoi bitcoin e, quindi, non ha realizzato i plusvalori latenti.

Ipotizziamo che Mario, nel 2021, voglia vendere 1 bitcoin al prezzo di 50.000 euro/bitcoin e realizzare quindi effettivamente una parte del plusvalore fin qui maturato. Su quel bitcoin, Mario calcola la sua plusvalenza realizzata: 50.000 – 5.000 = 45.000 euro. Questa plusvalenza realizzata è tassata?

  • La risposta a questo quesito dipende dal criterio che si adotterà per il calcolo del limite dei 51.645,69 euro di controvalore delle valute virtuali possedute da Mario. Se tale limite non fosse superato, la risposta sarebbe che la plusvalenza non sarebbe tassata. Nel 2021 Mario dovrà quindi indicare, nel suo quadro RW, che le valute virtuali da lui possedute sono passate, avendo riguardo per il costo di acquisto, da un costo complessivo di 10.000 euro ad un costo complessivo di 5.000 euro (quello del bitcoin che non ha venduto).

Esempio 2

Giovanni acquista nel 2020 la quantità di 20 bitcoin pagandoli 100.000 euro in tutto (5.000 euro/bitcoin). Nel 2020 Giovanni non fa altre operazioni, di alcun tipo. Cosa deve fare Giovanni nel 2020, seguendo la linea delle proposte sopra menzionate?

  • Indicare nel suo quadro RW di possedere valute virtuali per un costo di acquisto complessivo di 100.000 euro, e nient’altro. Non conta che oscillazione possa aver avuto bitcoin nel 2020, perché Giovanni non ha pagato né convertito in euro o in valute virtuali i suoi bitcoin e, quindi, non ha realizzato i plusvalori latenti.

Ipotizziamo che Giovanni, nel 2021, voglia vendere 1 bitcoin al prezzo di 50.000 euro/bitcoin e realizzare quindi effettivamente una parte del plusvalore fin qui maturato. Su quel bitcoin, Giovanni calcola la sua plusvalenza realizzata: 50.000 – 5.000 = 45.000 euro. Questa plusvalenza realizzata è tassata?

  • La risposta è , perché il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute da Giovanni è superiore a 51.645,69 euro. Nel 2021 Giovanni dovrà quindi indicare la plusvalenza di 45.000 nella sua dichiarazione (quadro RT) e pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 26% di quella plusvalenza (11.700 euro) e questo NON avrà alcun effetto sulle sue aliquote IRPEF marginali applicabili ad altri redditi. Nel suo quadro RW, poi, Giovanni indicherà che le valute virtuali da lui possedute sono passate, avendo riguardo per il costo di acquisto, da un costo complessivo di 100.000 euro ad un costo complessivo di 95.000 euro (quello dei 19 bitcoin che non ha venduto).

Esempio 3

Piero acquista nel 2020 la quantità di 12 bitcoin pagandoli 60.000 euro in tutto (5.000 euro/bitcoin). Nel 2020 Piero non fa altre operazioni, di alcun tipo. Cosa deve fare Piero nel 2020, seguendo la linea delle proposte sopra menzionate?

  • Indicare nel suo quadro RW di possedere valute virtuali per un costo di acquisto complessivo di 60.000 euro, e nient’altro. Non conta che oscillazione possa aver avuto bitcoin nel 2020, perché Piero non ha pagato né convertito in euro o in valute virtuali i suoi bitcoin e, quindi, non ha realizzato i plusvalori latenti.

Ipotizziamo che Piero, nel 2021, voglia (i) convertire 2 bitcoin in 25 ethereum e (ii) vendere 1 bitcoin al prezzo di 50.000 euro/bitcoin.

  • La mera conversione di 2 bitcoin in 25 ethereum non sarebbe tassata, perché le operazioni cripto-to-cripto non darebbero luogo ad alcun realizzo;
  • Pietro attribuirebbe, ai 25 ethereum acquisiti, il costo di acquisto che aveva sostenuto per acquistare i 2 bitcoin, cioè 10.000 euro complessivi (in pratica, 400 euro/ethereum) e lo memorizzerebbe per utilizzarlo in caso di future plusvalenze realizzate.
  • Sul bitcoin convertito in euro, Piero calcolerebbe invece la sua plusvalenza realizzata: 50.000 – 5.000 = 45.000 euro. Questa plusvalenza realizzata è tassata? La risposta è sì, perché il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute da Piero è superiore a 51.645,69 euro.

Nel 2021 Piero dovrà quindi indicare la plusvalenza di 45.000 nella sua dichiarazione (quadro RT) e pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 26% di quella plusvalenza (11.700 euro) e questo NON avrà alcun effetto sulle sue aliquote IRPEF marginali applicabili ad altri redditi. Nel suo quadro RW, poi, Piero indicherà che le valute virtuali da lui possedute sono passate, avendo riguardo per il costo di acquisto, da un costo complessivo di 60.000 euro ad un costo complessivo di 55.000 euro (quello dei 9 bitcoin che non ha venduto più quello attribuito ai 25 ethereum acquisiti in cambio di 2 bitcoin).

Conclusioni

Non dimentichiamo di sottolineare che tutto questo è ancora ipotetico, poiché al momento si tratta soltanto di un impegno politico che potrebbe non essere affatto tradotto in legge, o potrebbe essere recepito diversamente.

Pare tuttavia di poter dire che la linea indicata dal Senato non è così sfavorevole agli investitori cripto (pur senza raggiungere i picchi di totale esenzione conosciuti in Portogallo, Svizzera, in taluni casi in Austria e Germania, ecc.) e ha il merito di tentare un bilanciamento tra (i) esigenze dell’erario di tassare un incremento di ricchezza, pur sempre con l’aliquota flat del 26% tipica della attività finanziarie; e (ii) peculiarità delle valute virtuali e piccoli risparmiatori, evitando di tassare i piccoli investimenti e le operazioni cripto-to-cripto che non manifestano ancora capacità contributiva.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione

Dott. Francesco Avella

 

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